La Corte Costituzionale, con sentenza n. 177 del 26 luglio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016).
La norma in questione, com’è noto, aveva sospeso il rilascio delle autorizzazioni uniche afferenti alla realizzazione di impianti alimentati dalla fonte eolica, semplicemente per “assicurarsi” gli “spazi deliberativi” delineati dai commi 1 e 2 del citato art. 15, ovvero in vista dell’adozione delle delibere di Giunta che avrebbero dovuto stabilire i criteri ed individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, nonché individuare gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di quegli stessi impianti.
Ebbene, la Consulta ha ritenuto fondate tutte le censure sollevate con riferimento alla disposta moratoria, ma solo rispetto alla previsione di cui al comma 3 concernente la fonte eolica.
In particolare, è stata ravvisata, anzitutto, la violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede un termine massimo non superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la conclusione del procedimento autorizzatorio e che costituisce principio fondamentale della materia.
Secondariamente, sono state riconosciute fondate le censure proposte in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
La Consulta ha evidenziato che la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa e celere, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.
Emerge infine la violazione dell’art. 117 terzo comma della Costituzione, poiché, secondo il costante orientamento della Consulta, la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia «tutela dell’ambiente», anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
L’ANEV, come da anni ribadito, auspica che al più presto venga istituito in sede di Conferenza Stato-Regioni, un coordinamento concreto ed efficace per evitare il continuo insorgere di contenziosi tra i poteri legislativi con la conseguente, cronica paralisi del settore.